Capo III›Sez. I
Art. 56
30 / 107Disciplina degli esiti riparativi
In vigore dal 30 dic 2022
1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.
2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.
3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-56