Art. 56 · Disciplina degli esiti riparativi
Capo IIISez. I

Art. 56

30 / 107

Disciplina degli esiti riparativi

In vigore dal 30 dic 2022
1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale. 2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. 4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico. 5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-56