Art. 49 · Diritto all'assistenza linguistica
Capo IISez. I

Art. 49

15 / 107

Diritto all'assistenza linguistica

In vigore dal 30 dic 2022
1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa. 2. Negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore. 3. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato è consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dal mediatore. 4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-49