Titolo I
Art. 3
3 / 107Modifiche al Libro III del codice penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Libro III del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 659, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;
b) all'articolo 660:
1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-3