Capo VI
Art. 28
52 / 107Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 459:
1) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.»;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna.
Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.»;
b) all'articolo 460:
1) al comma 1:
a) alla lettera d), dopo le parole: «il dispositivo» sono aggiunte le seguenti: «, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)»;
b) alla lettera h), dopo le parole: «lo assiste», il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
c) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.»;
2) al comma 5:
a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.»;
b) la parola: «Anche» è sostituita dalle seguenti: «Il decreto, anche»;
c) dopo le parole: «Il reato è estinto se», sono inserite le seguenti: «il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,»;
d) dopo le parole: «il decreto concerne una contravvenzione,», le parole: «l'imputato» sono soppresse;
c) all'articolo 461, comma 1, le parole: «mediante dichiarazione ricevuta» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme previste dall'articolo 582»;
d) all'articolo 462, comma 1, le parole: «dell'articolo 175» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 175 e 175-bis».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-28