Capo V
Art. 22
43 / 107Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 405:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini per la conclusione delle indagini preliminari.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.»;
b) all'articolo 406:
1) al comma 1, le parole: «per giusta causa» sono sostituite dalle seguenti: «quando le indagini sono complesse»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.»;
3) nella rubrica le parole: «del termine» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini»;
c) all'articolo 407:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, se si procede per una contravvenzione, un anno»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.»;
d) dopo l'articolo 407, è inserito il seguente:
«Art. 407-bis (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.» e) all'articolo 408:
1) al comma 1, le parole: «Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata» sono sostituite dalle seguenti: «Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero»;
2) al comma 2, le parole: «L'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso»;
3) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
f) all'articolo 409, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
g) all'articolo 412:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3.» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.»;
2) al comma 2, le parole: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.»;
h) all'articolo 414:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.»;
i) all'articolo 415, al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
l) all'articolo 415-bis:
1) al comma 1, la parola: «Prima» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima»;
2) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
3) al comma 5, le parole: «per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione» sono soppresse;
4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:
a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.
5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni.
Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, nè richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.
Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.
5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.
5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.»;
m) dopo l'articolo 415-bis, è inserito il seguente:
«Art. 415-ter (Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, nè ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.
2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.
4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale.
Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-22