Titolo I
Art. 2
2 / 107Modifiche al Libro II del codice penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 388-ter:
1) nella rubrica, la parola: «dolosa» è sostituita dalla seguente: «fraudolenta»;
2) al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono soppresse;
b) all'articolo 582:
1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli , numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.»;
c) all'articolo 590-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»;
d) all'articolo 605, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;
e) all'articolo 610, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»;
f) all'articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell'articolo 339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità»;
g) all'articolo 614:
1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;
h) all'articolo 623-ter, le parole: «612, se la minaccia è grave,» sono soppresse;
i) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»;
l) all'articolo 626, nella rubrica, le parole: «punibili a querela dell'offeso» sono sostituite con la parola: «minori»;
m) all'articolo 634:
1) al primo comma, dopo le parole: «è punito», sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»;
n) all'articolo 635, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»;
o) all'articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall', primo comma, numero 7» sono soppresse;
p) all'articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse;
q) all'articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-2