Capo V
Art. 18
39 / 107Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 360, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.»;
b) all'articolo 362, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.»;
c) all'articolo 369:
1) al comma 1, le parole: «invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,» sono sostituite dalla seguente: «notifica»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
d) all'articolo 370:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «365 e 373», sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili»;
3) al comma 3, dopo le parole: «altro tribunale,» le parole: «il pubblico ministero,» sono soppresse e dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero»;
e) all'articolo 373:
1) al comma 1, lettera d), la parola: «sommarie» è soppressa;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-18