Capo III
Art. 12
16 / 107Modifiche al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale, dopo l'articolo 252, è inserito il seguente:
«Art. 252-bis (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero). - 1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.
3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-12