Art. 8 · Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20
Capo IVSez. I

Art. 8

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Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20

In vigore dal 18 ott 2022
1. All' della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-8