Art. 51 · Disposizioni finanziarie
Sez. IV

Art. 51

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 18 ott 2022
1. Dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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