Art. 50 · Norma di coordinamento
Sez. IV

Art. 50

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Norma di coordinamento

In vigore dal 18 ott 2022
1. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-50