Art. 48 · Personale di polizia giudiziaria
Sez. III

Art. 48

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Personale di polizia giudiziaria

In vigore dal 18 ott 2022
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le relative funzioni. 2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-48