Sez. III
Art. 48
26 / 54Personale di polizia giudiziaria
In vigore dal 18 ott 2022
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le relative funzioni.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-48