Capo V›Sez. I
Art. 39
53 / 54Elenco nazionale dei consulenti tecnici
In vigore dal 18 ott 2022
1. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-39