Art. 33 · Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Sez. VII

Art. 33

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Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

In vigore dal 18 ott 2022
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.»; b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole «Il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; c) all', il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.»; d) all', comma 1, le parole «tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; e) le parole «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-33