Art. 23 · Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
Sez. V

Art. 23

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Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

In vigore dal 18 ott 2022
1. All' della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o con atto notarile»; b) al comma 4, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «o l'atto»; c) al comma 6-bis, le parole «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto o dell'atto».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-23