Sez. IV
Art. 17
28 / 54Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
In vigore dal 18 ott 2022
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67-bis è abrogato;
b) all'articolo 76:
1) al comma 1, lettera b), le parole «dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile» sono sostituite dalla seguente: «civili»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149#art-17