Art. 6 · Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 6

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Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»; b) al comma 2, dopo la parola «organizzate» sono inserite le seguenti: «o riconosciute» e, dopo le parole «dalla società sportiva», le parole «cui è associato» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali è tesserato»; c) al comma 3, le parole «Gli atleti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».
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