Art. 31
31 / 31Disposizioni finanziarie
In vigore dal 17 nov 2022
1. Agli oneri derivanti dall', valutati in 230.000 euro per l'anno 2023 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, dall', valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2027, e dall', valutati in 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Speranza, Ministro della salute
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Messa, Ministro dell'università e della ricerca
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Guerini, Ministro della difesa
Cartabia, Ministro della giustizia
Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-31