Art. 3
3 / 31Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 nov 2022
1. All', del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 4-bis»;
b) al comma 3:
1) le parole «costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.»;
c) al comma 4, le parole «le forme di cui al Libro V,» sono sostituite dalle seguenti: «le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-3