Art. 28
28 / 31Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 nov 2022
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e le attività motorie e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «di attività motoria e sportiva», dopo la parola «disciplina» sono inserite le seguenti: «in possesso di una equipollente abilitazione professionale» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall' della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.»;
b) al comma 3, dopo la parola «requisiti» è inserita la seguente: «abilitanti» e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»;
c) al comma 4, lettera a), la parola «agonistiche» è soppressa e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»;
d) al comma 4, lettera b), le parole «tra cui il ballo e la danza» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-28