Art. 27 · Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 27

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Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, anche di livello agonistico,» sono soppresse; b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-27