Art. 17 · Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 17

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Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola «dilettantistiche» è soppressa; 2) le parole «riconosciuti dal CONI,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.»; 3) la parola «amatori» è sostituita dalle seguenti: «di volontari»; 4) al secondo periodo, la parola «amatoriali» è sostituita dalle seguenti: «dei volontari»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.»; c) al comma 3: 1) la parola «amatoriali» è sostituita dalle seguenti: «di volontariato»; 2) la parola «amatoriale» è sostituita dalla seguente: «sportiva»; d) nella rubrica, la parola «amatoriali» è sostituita dalle seguenti: «dei volontari».
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