Art. 13
13 / 31Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 nov 2022
1. All' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell', che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.»;
c) al comma 2, le parole «, fatta salva l'applicazione dell', comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono soppresse;
d) al comma 3, le parole «, fatta salva l'applicazione dell', comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono soppresse;
e) il comma 4 è abrogato;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all', comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-05;163#art-13