Art. 12 · Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

Art. 12

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Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 17 nov 2022
1. L' del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente: « (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.».
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