Art. 1 · Modifiche all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574

Art. 1

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Modifiche all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574

In vigore dal 11 nov 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578 recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»; Vista la legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» e, in particolare l'articolo 47; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 36-bis; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della giustizia, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 1. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina legislativa statale vigente»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della commissione esaminatrice, il componente docente può essere nominato, come membro titolare o supplente, anche tra i docenti di materie giuridiche italiane presso università austriache che abbiano concluso un accordo con un'università italiana ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, al quale è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Cartabia, Ministro della giustizia Messa, Ministro dell'università e della ricerca Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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