Art. 5
5 / 33Requisiti generali di sicurezza e prestazione
In vigore dal 28 set 2022
Requisiti generali di sicurezza
e prestazione
1. I requisiti generali di sicurezza e prestazione che ogni dispositivo deve soddisfare sono quelli pertinenti previsti nell'allegato I del regolamento.
2. Conformemente a quanto previsto dall', paragrafo 12, del regolamento, laddove esista un rischio per la salute dei pazienti, degli operatori tecnici e dei terzi, i dispositivi che sono anche macchine, ai sensi dell', comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, rispettano i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nell'allegato I del citato decreto legislativo, qualora tali requisiti siano più specifici rispetto a quelli stabiliti nell'allegato I del regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;137#art-5