Art. 9 · Laboratori di sanità animale

Art. 9

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Laboratori di sanità animale

In vigore dal 6 feb 2025
1. I laboratori di sanità animale di cui all' del regolamento, sono i laboratori ufficiali designati e i laboratori nazionali di riferimento per la sanità e il benessere animale previsti, rispettivamente, agli , comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. 2. I laboratori di cui al comma 1, in attuazione dell', paragrafo 3, del regolamento, comunicano tempestivamente i risultati e le relazioni relative alle prove, analisi e diagnosi effettuate su campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. 3. Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 1, rilevino un sospetto o conferma di una delle malattie emergenti ed elencate di categoria A e B, devono immediatamente darne comunicazione alla azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, nonché al Ministero della salute, limitatamente alle malattie emergenti elencate di categoria A e alla rabbia. 4. Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1, ne danno comunicazione entro le ventiquattro ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute. Il Ministero della salute stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-9