Art. 7
7 / 34Notifiche e comunicazioni delle malattie all'Unione europea
In vigore dal 27 set 2022
Notifiche e comunicazioni delle malattie
all'Unione europea
1. Il Ministero della salute è responsabile della notifica immediata nonché delle comunicazioni delle malattie alla Commissione europea e agli Stati membri secondo le modalità previste agli , del regolamento, come integrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, nonché all'Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE).
2. L'unità territoriale minima di riferimento per le notifiche e comunicazioni alla Commissione europea di cui al comma 1 è rappresentata dall'ambito territoriale provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-7