Art. 32
32 / 34Abrogazioni e modificazioni
In vigore dal 6 feb 2025
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme seguenti:
a) la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;
b) gli della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
c) gli , l', commi 1, 2, 3, gli della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;
f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;
g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini;
h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274, recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
p) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, concernete regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;
r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 361, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente regolamento di polizia veterinaria;
v) l'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, recante integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura;
bb) l' del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell', comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
bb-bis) il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
bb-ter) il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
bb-quater) il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.
2. Alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, l', è sostituito dal seguente: «6. Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.».
3. All', della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui all' del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, e di malattia emergente di cui all' del regolamento (UE) 2016/429, per le quali è prevista l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, o di malattia di categoria B e C di cui all' del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali è disposta la medesima misura in conformità ai programmi nazionali di eradicazione adottati ai sensi dell' dello stesso decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;
a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis.
L'indennità di cui al comma 4 viene corrisposta anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003."
b) al comma 9, le parole «Il Ministro della sanità» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda sanitaria locale territorialmente competente» e la parola «decreto» è sostituita con la parola provvedimento».
b-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 è prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell', comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o province autonome, fatti salvi i casi in cui la misura dell'abbattimento è adottata dalla Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente per far fronte a situazioni emergenziali riconosciute nell'ambito dell'Unità Centrale di crisi di cui all', comma 7."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-32