Art. 21 · Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici

Art. 21

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Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici

In vigore dal 6 feb 2025
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, con riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A degli animali detenuti terrestri e acquatici previste dal regolamento (UE) 2020/687, possono concedere le deroghe di seguito elencate, informando tempestivamente il Ministero della salute: a) deroga all'applicazione delle misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A previste dagli per gli animali detenuti terrestri e ai sensi dell'articolo 79 per gli animali detenuti acquatici; b) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A in zone soggette a restrizioni di cui all' per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 85, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici; c) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di protezione di cui agli articoli da 28 a 37 per gli animali detenuti terrestri e agli articoli da 90 a 93 per gli animali detenuti acquatici; d) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di sorveglianza di cui agli articoli da 43 a 53 per gli animali detenuti terrestri e 99, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici; e) deroga applicabile nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di categoria A di animali detenuti terrestri di cui all'articolo 56; f) deroga alla prescrizione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b) prevista all'articolo 58. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le aziende sanitarie locali possono concedere le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, previa delega da parte delle competenti regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno tempestiva comunicazione al Ministero della salute per il tramite del responsabile dei servizi veterinari (RSV). Le aziende sanitarie locali informano tempestivamente le regioni competenti che a loro volta informano il Ministero della salute con le modalità da questo stabilite. 2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, il Ministero della salute può disporre con decreto direttoriale di non concedere una o più deroghe previste dal presente articolo o di individuare condizioni ulteriori per la loro concessione. 3. La verifica di tutte le condizioni per l'applicabilità delle deroghe di cui al presente articolo è di competenza delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-21