Art. 16
16 / 34Status di indenne da malattia
In vigore dal 27 set 2022
1. In attuazione dell'articolo 36 del regolamento, il Ministero della salute anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, può chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o più malattie elencate di categoria B e C, per una o più delle pertinenti specie animali, per tutto il suo territorio o per una o più zone.
2. Il Ministero della salute, su istanza delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, può assicurare l'attuazione della deroga di cui all'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
3. In attuazione dell'articolo 37 del regolamento, il Ministero della salute, anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, può chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie di categoria A, B e C.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, inviano al Ministero della salute i dati comprovanti che le condizioni previste, rispettivamente all'articolo 36 e all'articolo 37, del regolamento, sono soddisfatte.
5. In attuazione dell'articolo 199 del regolamento, i salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, possono essere immessi nelle acque libere a scopo di ripopolamento o pesca sportiva solo se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformità a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-16