Art. 14 · Sistemi informativi veterinari

Art. 14

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Sistemi informativi veterinari

In vigore dal 27 set 2022
1. Il sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute, gestito dal Centro Servizi Nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) Abruzzo e Molise, al fine di garantire il flusso informativo in materia di sanità animale verso l'Unione europea e gli organismi internazionali e l'organizzazione della sorveglianza di cui agli del regolamento, come integrati dagli , del regolamento (UE) 2020/689, assicura la raccolta delle informazioni concernenti: a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; b) l'uso dei medicinali veterinari; c) gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. 2. È istituito il Sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale «www.vetinfo.it» di cui al comma 1, quale strumento a disposizione delle Autorità competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli del regolamento, e l'elaborazione delle stesse informazioni unitamente a quelle citate al comma 1. L'IZSLER garantisce, attraverso l'adeguamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema «ClassyFarm.it». 3. Con decreto direttoriale del Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità tecniche e operative per assicurare l'alimentazione dei sistemi informativi di cui ai commi 1 e 2, e la condivisione delle informazioni a livello regionale, locale e centrale anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformità dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-14