Art. 12 · Sorveglianza dell'autorità competente

Art. 12

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Sorveglianza dell'autorità competente

In vigore dal 27 set 2022
1. In attuazione degli , del regolamento, e tenuto conto di quanto previsto dagli , del regolamento (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare modalità uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all' del regolamento, e delle malattie emergenti. 2. Per la finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto: a) degli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui all' del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/689; b) dei dati e delle informazioni della sorveglianza condotta dagli operatori in conformità all', comma 1; c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all', comma 1.
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