Art. 11
11 / 34Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale
In vigore dal 6 feb 2025
1. Gli operatori tengono traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale di cui agli , del regolamento, inserendole, ove già disponibili le apposite funzionalità informatiche, nel sistema informativo ClassyFarm.it di cui all', comma 2, per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalità e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema informativo ClassyFarm.it.
2. L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un veterinario incaricato o aziendale, definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno, informandone l'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:
a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema «ClassyFarm.it»;
b) le modalità operative e le frequenze minime sulla base del rischio per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all', del regolamento;
c) gli strumenti, le modalità e le procedure per l'inserimento delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'utilizzo degli esiti delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio;
c-bis) i compiti, i requisiti e le responsabilità dei veterinari individuati al comma 1 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui al presente articolo.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto e gli esiti delle visite di sanità animale; i medesimi operatori mettono a disposizione dell'autorità competente tali informazioni e dati, su richiesta e comunque nell'ambito delle attività di controllo ufficiale.
5. Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo «Vetinfo.it».
6. Al fine di consentire alle autorità competenti di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, confluiscono nell'applicativo REV (Ricetta Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell' della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le modalità operative di cui al decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019:
a) i dati relativi ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, incluse le richieste di cui all'articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per l'acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C;
b) i dati derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l'indicazione relativa a specie e categoria dell'animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento.
7. I dati relativi alla prescrizione e all'uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali sono automaticamente acquisiti nel sistema informativo previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-11