Art. 9
9 / 18Formazione degli operatori e dei proprietari o dei detentori
In vigore dal 27 set 2022
Formazione degli operatori
e dei proprietari o dei detentori
1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell', commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto.
2. Le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.
3. La partecipazione degli operatori alle attività formative organizzate dalle Autorità di cui al comma 2, è a carico degli operatori stessi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-9