Art. 5
5 / 18Elenco delle specie di animali da compagnia
In vigore dal 27 set 2022
1. In deroga al divieto di cui all', comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.
2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, è redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-5