Art. 16 · Abrogazioni

Art. 16

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Abrogazioni

In vigore dal 27 set 2022
1. Sono abrogati: a) l' della legge 7 febbraio 1992, n. 150; b) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all', comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo; c) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.
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