Art. 15
15 / 18Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale
In vigore dal 27 set 2022
Modifica dell'articolo 727-bis
del Codice penale
1. All'articolo 727-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola «detenzione» sono inserite le seguenti: «e commercio»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-15