Art. 13
13 / 18Custodia degli animali
In vigore dal 6 feb 2025
1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro disposto per la violazione delle disposizioni del presente decreto sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:
a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell', comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell', comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell', comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali non rilasciabili in natura possono esser trasferiti entro 10 giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie giorni presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie;
e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di tartarughe marine non più rilasciabili in natura, il responsabile del centro invia al Ministero della transizione ecologica la certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
2. Gli esemplari oggetto di sequestro disposto per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilità di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.
3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
4. Gli animali oggetto di sequestro disposto per violazione delle disposizioni del presente decreto o confiscati non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica.
5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-13