Art. 9
9 / 25Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi
In vigore dal 27 set 2022
1. L'operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalità indicati nel manuale operativo.
2. Le deroghe alle modalità di identificazione degli animali di cui al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, potranno essere autorizzate con le modalità di cui al manuale operativo.
3. L'operatore deve verificare, prima dell'applicazione di mezzi di identificazione ufficiali, quali boli ruminali e transponder iniettabili di cui all'allegato III, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, l'assenza di altro dispositivo o di segni che ne indicano la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme.
4. L'operatore di animali appartenenti a specie diverse di quelle di cui al comma 1, deve garantire la identificazione e la registrazione in BDN dei gruppi o insiemi di animali con le modalità indicate nel regolamento e nel manuale operativo, nonché nel decreto previsto dall', comma 3.
5. L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli animali di cui al comma 1, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalità indicate nel manuale operativo. Per gli animali di cui al comma 1, le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.
6. L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all'organismo competente al rilascio del documento di identificazione dell'equino.
7. L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire il documento di identificazione individuale per le specie animali per cui esso è previsto dal regolamento, con le modalità e i tempi di cui al regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione, oltre che al manuale operativo.
8. In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale, l'operatore deve consegnare il documento di identificazione individuale, se previsto dal regolamento, entro trenta giorni dall'evento alla ASL o all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e distruzione. Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di morte di equini per i quali il documento non è stato rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento.
9. La ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore. In caso di ritrovamento di un equino, l'evento è registrato entro sette giorni dalla verifica di identità.
10. L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.
11. Alle condizioni, con i tempi e con le modalità riportati nella normativa di riferimento dell'Unione europea e nazionale, in caso di illeggibilità o smarrimento del documento unico di identificazione a vita di un equino, l'operatore richiede alla ASL o all'organismo di rilascio competente, il rilascio del duplicato o del sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.
12. L'operatore di psittacidi movimentati verso altro Stato dell'Unione europea provvede affinché tali animali siano identificati individualmente conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e con le modalità indicate dal decreto di cui all', comma 3.
13. L'operatore di apicoltura deve apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario, con le modalità indicate nel manuale operativo.
14. L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN il censimento annuale con le modalità indicate nel manuale operativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-9