Art. 7
7 / 25Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN
In vigore dal 27 set 2022
1. Il registro nazionale di cui agli articoli 101, paragrafo 1, e 185, paragrafo 1, del regolamento, è contenuto nella BDN e comprende:
a) tutti gli stabilimenti, le attività e gli operatori, registrati a norma degli articoli 93 e 173 del regolamento;
b) tutti gli stabilimenti, le attività e gli operatori riconosciuti a norma degli articoli 97, 99 e 181, paragrafo 1, del regolamento.
2. L'operatore deve garantire la veridicità e la correttezza dei dati che registra e che trasmette in BDN, con i tempi e le modalità previsti dal presente decreto e dal manuale operativo. Le dichiarazioni dell'operatore sono rese con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La ASL registra in BDN le informazioni di propria competenza descritte nel manuale operativo.
4. Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso alla BDN, in modalità consultazione, alle forze di polizia.
5. Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle Autorità competenti è effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.
6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute, per il tramite della competente direzione generale, assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.
7. Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, rende disponibili le informazioni presenti in BDN sino all'età di trentacinque anni per gli equini, i camelidi e i bovini, venti anni per i suini, gli ovini, i caprini e i cervidi o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte o altri eventi che determinano l'uscita dalla BDN degli animali. Decorsi i termini sopra indicati, tali informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio.
8. È istituito con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di coordinamento, con il compito di predispone le procedure per il corretto funzionamento del sistema I&R
composto da un rappresentante del Ministero della salute, due rappresentanti del CSN e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I membri del comitato, ai quali non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, sono rinnovati ogni tre anni. Per i componenti del Comitato tecnico di coordinamento gli eventuali rimborsi spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
9. Il Comitato di cui al comma 8, svolge funzioni di consulenza per il Ministero della salute in merito alle più opportune misure per il sistema I&R.
10. Nelle more della istituzione del Comitato di cui al comma 8, continua ad operare il comitato istituito con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-7