Art. 4 · Competenze e responsabilità

Art. 4

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Competenze e responsabilità

In vigore dal 27 set 2022
1. Sono responsabili del funzionamento del sistema I&R, ciascuno per i rispettivi ambiti: a) l'operatore e il trasportatore, per l'adempimento degli obblighi previsti dagli ; b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'; c) il responsabile del macello, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'; d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza ed altri enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della tenuta dei libri genealogici, per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza; e) gli organismi di rilascio e i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita; f) i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli animali da compagnia; g) le autorità competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi; h) le autorità delle ASL competenti per: 1) gli adempimenti di competenza di cui agli ; 2) i controlli di cui all'; 3) la individuazione delle azioni correttive, delle prescrizioni e delle sanzioni previste dal presente decreto in caso di non conformità; i) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in qualità di autorità zootecnica, conformemente all', paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012, per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori, per l'inserimento in BDN delle informazioni previste dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013; l) il CSN per la gestione tecnica della BDN; m) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza; n) il Ministero della salute per il tramite della competente direzione generale per: 1) l'organizzazione a livello centrale del sistema informativo della BDN; 2) il coordinamento delle attività dei Servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo; 3) gli adempimenti di competenza di cui agli del presente decreto; 4) la collaborazione ed i contatti con la Commissione europea, con gli altri Stati membri, con le altre pubbliche amministrazioni competenti e con le associazioni di categoria in relazione al sistema I&R.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-4