Art. 21 · Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R

Art. 21

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Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R

In vigore dal 27 set 2022
Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R 1. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto. 2. Le autorità di cui al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 3. Per la graduazione della sanzione amministrativa, l'autorità competente, ai sensi dell' della legge n. 689 del 1981, oltre ai criteri di cui all' della medesima legge, considera la natura della non conformità e le eventuali precedenti infrazioni al sistema I&R. 4. Alle violazioni delle norme del presente decreto che prevedono esclusivamente sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all', comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. 5. Le sanzioni di cui al comma 1, ove irrogate dalle amministrazioni centrali in materie di competenza statale sono introitate al bilancio dello Stato. 6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
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