Art. 16
16 / 25Sistema I8R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività
In vigore dal 6 feb 2025
Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie
di attività
1. Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, e alla comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento con le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3.
2. Le regioni e le province autonome assicurano l'implementazione del SINAC con le modalità e le indicate nelle disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all',
comma 3 ed agli animali in essi detenuti.
4. È istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-16