Art. 15 · Azioni in caso non conformità

Art. 15

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Azioni in caso non conformità

In vigore dal 27 set 2022
1. Nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, l'autorità competente valuta la conformità alla normativa ai sensi dell' del decreto legislativo n. 27 del 2021, e agisce secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625. 2. Se il caso di non conformità è accertato, l'autorità competente: a) intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore; b) adotta le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio e per impedire il ripetersi della situazione irregolare. 3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento, dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e dall', comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, le autorità competenti procedono ad una delle seguenti tipologie di misure: a) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali, in caso sia accertata in tale attività la presenza di uno o più animali per i quali non è rispettato alcun requisito previsto per l'identificazione e registrazione; b) blocco immediato dei movimenti dall'attività dell'operatore dei soli animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti previsti per l'identificazione e registrazione sino alla rimozione delle non conformità rilevate; c) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali detenuti, qualora il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione è superiore al 20 per cento. Per le attività che detengono non più di dieci animali, la misura si applica se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti; d) sequestro degli animali non identificati per cui l'operatore non è in grado di garantire la rintracciabilità. Tali animali devono essere considerati a rischio e la ASL territorialmente competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di benessere, se disporne l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro eventuale impiego per fini diversi dal consumo umano. Nel caso in cui le garanzie dichiarate dall'operatore necessitino di controlli di laboratorio o altre prove, le spese sono a carico dello operatore così come quelle della detenzione degli animali sottoposti a sequestro per tutta la durata dello stesso; e) sospensione delle movimentazioni da o verso l'attività dell'operatore degli animali e delle loro produzioni per quindici giorni o, se trattasi di non conformità risanabile, sino a risoluzione delle carenze riscontrate, in caso di reiterazione per più volte in un anno di una stessa tipologia di non conformità agli obblighi previsti per l'operatore dagli articoli da 5 a 11, se tali violazioni rendono impossibile la tracciabilità degli animali. 4. Le stesse misure di cui al comma 3, possono essere disposte dalla ASL territorialmente competente, in aggiunta alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni mendaci, per l'attività dell'operatore che non adempie all'obbligo previsto all', comma 2, di veridicità e completezza dei dati trasmessi in BDN. 5. Nel caso in cui è accertata la sostituzione non autorizzata di mezzi di identificazione o la sostituzione di un animale con un altro o l'alterazione dell'identificazione di ungulati, laddove non sia più possibile determinare la tracciabilità di uno o più animali presenti nell'attività dello stabilimento, la ASL territorialmente competente revoca all'operatore il provvedimento di registrazione o di riconoscimento dell'attività dello stabilimento e adotta le misure di cui al comma 3, lettera d). 6. L'operatore, la cui attività è stata revocata dalla ASL territorialmente competente, non può chiedere registrazione o riconoscimento di cui agli , per nuove attività per i successivi due anni, sia come persona fisica che giuridica. 7. In caso di sequestro amministrativo, gli animali restano, di norma, affidati all'operatore, con divieto di movimentazione degli stessi, tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni di benessere. È inoltre disposto il divieto di immissione sul mercato o cessione a qualsiasi titolo di animali e loro prodotti e derivati in ambito nazionale e estero, tranne se diversamente disposto dalla ASL, in base ad attenta valutazione del rischio.
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