Art. 14 · Controlli veterinari

Art. 14

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Controlli veterinari

In vigore dal 27 set 2022
1. La ASL territorialmente competente programma ed effettua controlli secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I, del regolamento UE n. 2017/625, e dell' del decreto legislativo n. 27 del 2021, con le modalità di cui al manuale operativo, sugli operatori, su tutte le tipologie di attività e, anche ai sensi del regolamento di esecuzione UE n. 2019/627, sui macelli presenti sul territorio di competenza. 2. La ASL territorialmente competente registra nel sistema informativo del Ministero della salute, previsto dall', comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, e disponibile sul portale internet dei sistemi informativi veterinari, le informazioni riguardanti ciascun controllo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla conclusione del controllo stesso. 3. Il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede a registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi ventiquattro mesi e applica agli operatori quanto previsto dal presente decreto per la mancata cessazione dell'attività.
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