Art. 13
13 / 25Compiti dei responsabili dei macelli
In vigore dal 27 set 2022
1. Il responsabile del macello assicura l'attuazione delle procedure di cui all'Allegato II, Sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004, e provvede, in particolare:
a) alla verifica dell'identificazione degli animali da avviare alla macellazione, inclusa la loro documentazione di scorta e la congruenza delle informazioni presenti sui documenti di identificazione con quelle registrate in BDN;
b) alla verifica che l'animale risulti idoneo alla macellazione, verificando le dichiarazioni rese nei documenti di scorta;
c) al recupero e alla custodia, previo taglio dei marchi auricolari, dei mezzi di identificazione degli animali macellati, inclusi quelli elettronici, sino allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto speciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
d) alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione degli animali ammessi alla macellazione per le specie per cui essi sono previsti dal regolamento e, su disposizione del veterinario ufficiale, alla distruzione degli stessi documenti nello stesso giorno in cui gli animali sono stati macellati.
2. Qualora il mezzo di identificazione dell'animale macellato è un transponder iniettabile che non può essere recuperato, il veterinario ufficiale dichiara il corpo o la parte di esso contenente il transponder non idoneo al consumo umano, conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627.
3. Il responsabile del macello provvede affinché gli animali idonei alla macellazione siano macellati, nel rispetto delle prescrizioni di sanità pubblica veterinaria, entro settantadue ore dall'arrivo al macello, siano essi provenienti da stabilimenti nazionali o da un altro Stato dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 132 del regolamento, e dall' del regolamento delegato (UE) 2020/688, fatte salve disposizioni più restrittive.
4. Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, le informazioni per ogni animale o partita di animali, a seconda della specie, ivi macellati, con le modalità di cui al manuale operativo.
5. La BDN rende disponibile, conformemente alla normativa dell'Unione europea, le informazioni inerenti alla data di macellazione dell'animale e di distruzione del documento di identificazione degli animali macellati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-13