Art. 6 · Rilascio dei certificati di cybersicurezza
Capo II

Art. 6

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Rilascio dei certificati di cybersicurezza

In vigore dal 4 set 2022
1. L'Agenzia rilascia i certificati di cybersicurezza con livello di affidabilità elevato tramite l'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI), di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento, che si può avvalere di esperti o di laboratori di prova, ai sensi dell', comma 4, abilitati dall'Agenzia ad operare per proprio conto e iscritti nell'elenco dei laboratori di prova e degli esperti per le attività di vigilanza nazionale, ferme restando, per specifici sistemi di certificazione, le possibili modalità di emissione dei certificati alternative ai sensi degli articoli 56, paragrafo 6, lettere a) e b), del Regolamento. 2. Ove uno specifico sistema di certificazione preveda il rilascio dei certificati con livello di affidabilità sostanziale o di base unicamente da parte di un organismo pubblico, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5, del Regolamento, l'Agenzia rilascia tali certificati attraverso l'organismo di cui al comma 1. Il rilascio può avvenire ad opera di altro organismo di valutazione della conformità pubblico, accreditato dall'Organismo di Accreditamento, monitorato e vigilato dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettera d), del Regolamento, e designato dall'Agenzia ai sensi del provvedimento di cui all', comma 2, salvo diverse disposizioni dello specifico sistema europeo di certificazione. 3. La certificazione della cybersicurezza è volontaria, salvo diversamente specificato dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del Regolamento. In mancanza di un diritto dell'Unione armonizzato, l'Agenzia può adottare, previa consultazione con i portatori di interesse, regolamentazioni tecniche nazionali in cui sia prevista una certificazione obbligatoria nel quadro di un sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai sensi del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 223. 4. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo per il rilascio dei certificati da parte dell'Agenzia sono a carico del soggetto richiedente la certificazione. Le somme di cui al presente comma sono determinate e sono da corrispondere ai sensi dell'.
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