Capo IV
Art. 14
14 / 15Ulteriori disposizioni finanziarie
In vigore dal 4 set 2022
1. Agli oneri derivanti dall', comma 3, pari a 657.500 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.500 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Le spese sostenute dall'Agenzia per l'adeguamento dei sistemi informativi all', comma 3, sono coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dei commi da 512 a 520, dell' della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell', comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati in attuazione del presente articolo e dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;123#art-14