Art. 7
7 / 18Coordinamento tra le autorità nazionali
In vigore dal 23 ago 2022
1. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.
2. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;114#art-7